Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206, nota come Riforma Cartabia, prevede l’attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione. L’art. 21 del detto D.Lgs. 149/2022 in vigore dal 28 febbraio 2023 così infatti recita:
“1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
2. Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.
3. Ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.
4. L’autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
5. L’autorizzazione può essere impugnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.
6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
7. Restano riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché’ per la continuazione dell’impresa commerciale.”
Per effetto della nuova normativa i notai diventano alternativi al giudice tutelare nel rilascio di autorizzazioni di volontaria giurisdizione (c.d. doppio binario, rimanendo ferma la possibilità di rivolgersi invece al Giudice Tutelare).
La procedura per il rilascio del provvedimento di volontaria giurisdizione diventa più veloce a vantaggio dei cittadini.
Viene espressamente conferita al notaio la possibilità di rilasciare le autorizzazioni necessarie per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari – anche non appartenenti a persone fragili – .
Le autorizzazioni sono quelle necessarie, ad esempio, nel caso di minori, interdetti, inabilitati o beneficiari di a.d.s. nei seguenti casi:
- Accettazione in donazione di immobili;
- Vendita/Acquisto di immobili;
- Permuta di immobili;
- Divisione di immobili
- Accettazione di eredità;
- Accettazione di legati;
- Cancellazione di ipoteche;
- Intervento in atto di mutuo quale soggetto datore di ipoteca.
In caso di beni di provenienza ereditaria le autorizzazioni cui si riferisce la normativa sono riferite ai chiamati all’eredità, agli eredi, al curatore dell’eredità giacente, all’esecutore testamentario. Nel caso di autorizzazione riguardante incapaci, nonostante l’art. 747 stabilisca che il Tribunale delle successioni deve emettere provvedimento su parere del Giudice Tutelare, si ritiene che il parere del G.T. non sia necessario in caso di autorizzazione resa invece dal notaio rogante (il quale ovviamente, tuttavia, valuterà sia le ragioni dei creditori ereditari che quelle relative all’interesse dell’incapace).
Il notaio rilascia l’autorizzazione previa richiesta scritta delle parti, richiesta che deve considerarsi imprescindibile.
Nel caso in cui con il medesimo provvedimento si provveda alla nomina di un curatore speciale e contestuale autorizzazione ad intervenire in atto si deve probabilmente considerare esclusa la competenza del notaio, anche se la questione è controversa.
La competenza del notaio al rilascio dell’autorizzazione è collegata all’incarico ricevuto per l’atto da stipulare a valle dell’autorizzazione necessaria alla stipula.
Ne deriva che la competenza del notaio non è territoriale, a differenza di quella del Giudice Tutelare che si individua in quello del luogo di domicilio del minore. La trasmissione del provvedimento di autorizzazione notarile al Giudice Tutelare competente per territorio (e al p.m.) è comunque necessaria perché il provvedimento acquisti efficacia per mancanza del reclamo nei venti giorni successivi.
La richiesta al notaio non incontra limitazioni territoriali nel senso che è slegata dal luogo in cui sono ubicati i beni oggetto dell’atto, dal luogo di domicilio o di residenza delle persone nel cui interesse il provvedimento è richiesto ed altresì dal luogo in cui è posta la sede notarile.
Poiché, come si è detto, l’autorizzazione può essere rilasciata solo dal “notaio rogante”, l’autorizzazione non può essere successivamente utilizzata da altro notaio e quindi un notaio non può stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da un altro notaio. Si discute se siano utilizzabili le autorizzazioni rilasciate da notaio poi deceduto o in pensione.
Nel caso di autorizzazione alla vendita di immobile o all’acquisto si ritiene che il notaio possa autorizzare altresì la sottoscrizione del relativo contratto preliminare quale attività connessa e strumentale alla stipulazione del successivo atto di vendita/acquisto.
Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo il notaio può avvalersi di consulenti quali periti per la stima del valore dell’immobile. Si ritiene che il tal caso il perito possa asseverare di giuramento la perizia innanzi al medesimo notaio non versandosi in ipotesi di conflitto di interessi.
Relativamente alla forma del provvedimento nulla si è previsto di modo che si esclude l’iscrizione a repertorio del provvedimento notarile di autorizzazione in quanto le norme di forma sono di stretta interpretazione e quindi devono essere espressamente richieste dal legislatore. Per esigenze di reperibilità sembra invece estremamente opportuna l’allegazione dell’autorizzazione all’atto da stipulare, allegazione che invece la prevalente interpretazione ritiene non necessaria in caso di autorizzazione rilasciata dalla Autorità Giudiziaria.
L’autorizzazione avrà lo stesso contenuto del corrispondente provvedimento giudiziale con particolare riguardo alla sussistenza dei motivi di necessità o utilità evidente richiesti dalla legge. Ciò anche per consentire il corretto controllo sul provvedimento emesso da parte del Giudice dell’eventuale impugnazione.
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