"1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di … [Leggi di più...]
Agevolazione prima casa
L'agevolazione fiscale in parola riguarda i trasferimenti a titolo oneroso in materia di imposta di registro, I.V.A. e i trasferimenti soggetti all'imposta di successione e donazione, con disciplina e aliquote diverse nei vari casi. Agevolazione relativa al pagamento dell'imposta di registro (in caso di acquisto oneroso). PRESUPPOSTO NEGOZIALE (tipologia di atti): l'agevolazione, prevista nella nota II bis dell'art. 1 della Tariffa allegata all'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) di case di abitazione non di lusso. Essa risulta quindi applicabile non soltanto … [Leggi di più...]